Statuto

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Art. I - E' costituita l'associazione GRUPPO AMICI VELIVOLI STORICI (GAVS), apolitica, volontaria, senza fine di lucro anche indiretto, operante nel campo della storia e cultura aeronautica. Il GAVS si prefigge i seguenti scopi,  da ottenersi attraverso l'attivita' volontaria dei propri soci:

- Ampliare la conoscenza della storia dell'aviazione italiana attraverso la conservazione dei suoi velivoli;

- riunire gli sforzi degli appassionati per una piu1 efficace gestione del patrimonio aeronautico nazionale, fornendo ogni appoggio alle iniziative pubbliche o private che tendano ad arricchirlo;

- dare ogni piu' ampia forma di collaborazione ai musei aeronautici;

- ricercare, recuperare, acquisire, conservare, restaurare, gestire e mantenere velivoli storici, loro parti e documentazione storica;

- diffondere, tramite pubblicazioni periodiche od occasionali, la storia aeronautica e le notizie sui velivoli storici;

- promuovere la partecipazione del Gruppo ad attivita' diverse nel campo specifico. 

Art. 2 - La sede legale del GAVS e' stabilita in Roma, Largo Lucio Apuleio 11. 

Art. 3 - I Soci si distinguono in Fondatori, Onorari ed Ordinari.

Sono definiti Fondatori coloro i quali hanno preso parte alla riunione costitutiva del GAVS, svoltasi in Roma il 14 marzo 1983 e tutti coloro che si iscrissero entro il 30 maggio 1983.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone e gli Enti che abbiano acquistato particolari meriti nel campo storico, culturale e della conservazione del patrimonio storico aeronautico. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.

Sono considerati Soci Ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia stata accolta e che siano in regola con il versamento delle quote sociali. I Soci che corrispondano una quota annua almeno doppia di quella in vigore saranno considerati Soci Sostenitori. 

Art. 4 - Si decade da Socio per mancato rinnovo della quota associativa entro il 31 marzo, per radiazione per violazione dello Statuto o del Regolamento, per azioni lesive del buon nome del GAVS. Il trasgressore sara'  richiamato per lettera dal Presidente che, in caso di recidiva, deferisce il Socio al Consiglio Direttivo  il quale ha la facolta' di radiarlo dal GAVS. Avverso la delibera di radiazione  e'  ammesso entro  60  giorni  il  ricorso  scritto e motivato al Presidente, la cui decisione e' finale. Della radiazione e' data notizia su Ali Antiche e ai Responsabili di Sezione. 

Art. 5 - L'attivita' del Socio all'interno del GAVS e' prestata in modo personale, spontaneo e gratuito e non puo' essere retribuita in alcun modo. Al Socio possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal responsabile GAVS dell'attivita'.

Art. 6 - La quota annuale di iscrizione al GAVS e' fissata dal Consiglio Direttivo. Da' diritto a partecipare per un anno solare a tutte le attivita' del Gruppo e a ricevere la rivista Ali Antiche. I privilegi spettanti ai Soci possono essere riconosciuti, a condizione di reciprocita', ai Soci di altre associazioni convenzionate.

Art. 7 - I singoli Soci e le Sezioni sono direttamente ed individualmente responsabili di eventuali danni a cose o persone derivanti dalla loro attivita' associativa. Il Consiglio Direttivo stipula le assicurazioni di legge per i Soci che svolgano attivita' di volontariato per il GAVS.

Art. 8 - Il GAVS e' retto da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, Presidente, Vice Presidente, cinque Consiglieri Effettivi, piu' due Supplenti. I Supplenti partecipano ai lavori consiliari con diritto di parola ma senza diritto di voto determinante. 

Art. 9 - I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci con mandato biennale.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed elegge al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente.

In caso di dimissioni, ovvero della perdita della qua1ifica di Socio di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso verrà integrato con la nomina di uno dei Consiglieri Supplenti, sino alla scadenza naturale del mandato. Qualora il Consigliere decaduto rivestisse la carica di Presidente o Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina della carica vacante. 

 Art. 10 - Le cariche di Presidente, Vice presidente, Consigliere non possono essere retribuite in alcun

modo. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l 'attivita' prestata. 

Art. 11 - La rappresentanza legale del GAVS e la firma sono affidate ai Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza anche temporanea, al Vice Presidente. 

Art. 12 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, l’ eventuale rinnovo delle cariche sociali e la discussione dell’ attivita' del Gruppo. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci. In mancanza di tale numero, si intende riconvocata entro 24 ore dalla prima convocazione e ritenuta valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In tale computo sono esclusi dal numero dei Soci, i Soci Onorari ed i Soci che non sono persone fisiche. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. 

Art. 13 - L'Assemblea Straordinaria e' convocata dal Presidente per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci. Qualora si debba deliberare lo scioglimento dell'associazione dovranno essere presenti i due terzi dei Soci. 

Art. 14 - Ali Antiche e' l'organo del GAVS. Pubblica le notizie relative all’ attività del GAVS, ai velivoli storici e alla storia dell'aviazione, ed e' aperto alla collaborazione di tutti i Soci. 

Art. 15 - Il GAVS trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attivita' dalle seguenti entrate:

a) quote sociali;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;

d) contributi di organismi internazioni;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.

I bilanci consuntivi e preventivi preparati dal Consiglio Direttivo sono presentati all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione a maggioranza semplice. 

Art. 16 - Per assistere i Soci impegnati nel restauro,  ricostruzione, riproduzione e manutenzione di velivoli storici,  il Gruppo dispone di un Nucleo Tecnico composto da esperti in discipline aeronauti che (strutture, impianti, motori, collaudi in volo ecc), e della biblioteca sociale. 

Art. 17 - Il GAVS puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attivita' statutarie. 

Art. 18 - Per rendere piu' efficace l'attivita' del GAVS a livello locale ed intervenire direttamente nella realizzazione degli scopi statutari, i Soci possono costituirsi in Sezione Locale nella forma giuridica che riterranno piu' opportuna. Le Sezioni operano in armonia per conservare ed accrescere la presenza ed il prestigio del GAVS tra quanti si interessano di aviazione.

Il     Presidente approva la costituzione della Sezione, salvo ratifica del consiglio Direttivo, su ricevuta di una domanda in tal senso, firmata dai Soci che intendono darle vita e recante

-       l'indicazione del Responsabile di Sezione;

-      la dichiarazione di accettare integralmente gli scopi del GAVS, i principi del presente Statuto, gli organi elettivi dell'Associazione;

-           lo statuto o regolamento interno della Sezione. 

Art. 19 - Per appartenere a una Sezione e' necessario essere Soci GAVS. Il consiglio Direttivo ha la facolta' di stabilire il numero minimo di Soci necessario alla costituzione di una Sezione. Per favorirne l'efficacia a livello locale, non puo' ordinariamente essere istituita piu' di una Sezione per provincia.

L'organizzazione interna delle Sezioni e'  libera, fatto salvo l'incarico di Responsabile di Sezione, l'assenza di ogni fine di lucro, la  democraticita' della struttura, il rispetto dello Statuto ed il vincolo della destinazione preferenziale dei beni, in caso di scioglimento o cessazione dell'attivita', al GAVS.

Ciascuna Sezione opera con un proprio bilancio, distinto da quello del GAVS.

Il GAVS non contribuisce ordinariamente ai bilanci di Sezione.

Annualmente le Sezioni conunicheranno per iscritto al Consiglio Direttivo il proprio bilancio ed elenco dei Soci, mentre ogni variazione organizzativa o del Responsabile sara' comunicata immediatamente.

Il mancato adempimento costituisce violazione statutaria ai sensi dell'art. 4. Lo scioglimento di una Sezione o la rimozione del Responsabile possono avvenire per le motivazioni e secondo le modalita' previste all'art.4 per i Soci. 

Art. 20 - Il Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo, disciplina i rapporti tra i Soci. 

 Art. 21 - L'uso del nome, della sigla, del distinti-vo del GAVS, come pure del titolo del suo organo ufficiale, e' riservato al Consiglio Direttivo, alle Sezioni locali regolarmente costituite e alle persone autorizzate per iscritto dal Presidente.

Non e' consentito usare il nome del GAVS per iniziative private o assumere impegni a nome del GAVS senza autorizzazione del Consiglio Direttivo, che non puo' comunque autorizzare le iniziative non conformi allo Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riserva ogni azione per tutelare il nome, la sigla, il distintivo del GAVS, e il titolo del suo organo ufficiale, dall'uso non autorizzato. 

Art. 22 - Lo Statuto e' modificabile dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. 

Art. 23 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del GAVS, i beni che residuino dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad uno o piu' Enti o Associazioni operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile. 


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