Statuto
Art. I - E' costituita l'associazione GRUPPO AMICI VELIVOLI STORICI (GAVS), apolitica, volontaria, senza fine di lucro anche indiretto, operante nel campo della storia e cultura aeronautica. Il GAVS si prefigge i seguenti scopi, da ottenersi attraverso l'attivita' volontaria dei propri soci:
-
Ampliare la conoscenza della storia dell'aviazione italiana attraverso la
conservazione dei suoi velivoli;
- riunire gli sforzi degli
appassionati per una piu1 efficace gestione del patrimonio aeronautico
nazionale, fornendo ogni appoggio alle iniziative pubbliche o private che
tendano ad arricchirlo;
-
dare ogni piu' ampia forma di collaborazione ai musei aeronautici;
- ricercare, recuperare, acquisire, conservare, restaurare, gestire e mantenere velivoli storici, loro parti e documentazione storica;
-
diffondere, tramite pubblicazioni periodiche od occasionali, la storia
aeronautica e le notizie sui velivoli storici;
- promuovere la
partecipazione del Gruppo ad attivita' diverse nel campo specifico.
Art.
2 - La sede legale del GAVS
e' stabilita in Roma, Largo Lucio Apuleio 11.
Art.
3 - I Soci si distinguono in Fondatori, Onorari ed Ordinari.
Sono
definiti Fondatori coloro i quali
hanno preso parte alla riunione costitutiva
del GAVS, svoltasi in Roma il
14 marzo 1983 e tutti coloro
che si iscrissero entro il 30 maggio 1983.
I
Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone e gli Enti che
abbiano acquistato particolari meriti nel campo storico, culturale e della
conservazione del patrimonio storico aeronautico. I Soci Onorari non sono tenuti
al pagamento delle quote sociali.
Sono considerati Soci Ordinari tutti coloro la cui
domanda di iscrizione sia stata accolta e che siano in regola con il versamento
delle quote sociali. I Soci che corrispondano una quota annua almeno doppia di
quella in vigore saranno considerati Soci Sostenitori.
Art.
4 - Si decade da Socio per mancato rinnovo della quota associativa entro il 31
marzo, per radiazione per violazione dello Statuto o del Regolamento, per azioni
lesive del buon nome del GAVS. Il trasgressore sara'
richiamato per lettera dal Presidente che, in caso di recidiva, deferisce
il Socio al Consiglio Direttivo il
quale ha la facolta' di radiarlo dal GAVS. Avverso la delibera di radiazione
e' ammesso entro
60 giorni
il ricorso
scritto e motivato al Presidente, la cui decisione e' finale. Della
radiazione e' data notizia su Ali Antiche e ai Responsabili di Sezione.
Art.
5 - L'attivita' del Socio all'interno del GAVS e' prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito e non puo' essere retribuita in alcun modo. Al Socio
possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute per l'attivita'
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal responsabile GAVS dell'attivita'.
Art.
6 - La quota annuale di iscrizione al GAVS e' fissata dal Consiglio Direttivo.
Da' diritto a partecipare per un anno solare a tutte le attivita' del Gruppo e a
ricevere la rivista Ali Antiche. I privilegi spettanti ai Soci possono
essere riconosciuti, a condizione di reciprocita', ai Soci di altre associazioni
convenzionate.
Art.
7 - I singoli Soci e le Sezioni sono direttamente ed individualmente
responsabili di eventuali danni a cose o persone derivanti dalla loro attivita'
associativa. Il Consiglio Direttivo stipula le assicurazioni di legge per i Soci
che svolgano attivita' di volontariato per il GAVS.
Art.
8 - Il GAVS e' retto da un Consiglio Direttivo composto da sette membri,
Presidente, Vice Presidente, cinque Consiglieri Effettivi, piu' due Supplenti. I
Supplenti partecipano ai lavori consiliari con diritto di parola ma senza
diritto di voto determinante.
Art.
9 - I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci con
mandato biennale.
Il
Consiglio Direttivo e' investito dei poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ed elegge al proprio interno, il Presidente ed il Vice
Presidente.
In caso di dimissioni, ovvero della perdita della
qua1ifica di Socio di un membro del Consiglio Direttivo, il
Consiglio stesso verrà integrato con la nomina di uno dei Consiglieri
Supplenti, sino alla scadenza naturale del mandato. Qualora il Consigliere
decaduto rivestisse la carica di
Presidente o Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina della
carica vacante.
Art. 10 - Le cariche di Presidente, Vice presidente,
Consigliere non possono essere retribuite in alcun
modo.
Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l 'attivita' prestata.
Art.
11 - La rappresentanza legale del GAVS e la firma sono affidate ai Presidente e,
in caso di suo impedimento o assenza anche temporanea, al Vice Presidente.
Art.
12 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio, l’ eventuale rinnovo delle cariche sociali e la
discussione dell’ attivita' del Gruppo. L'Assemblea è valida in prima
convocazione se è presente almeno la metà dei Soci. In mancanza di tale
numero, si intende riconvocata entro 24 ore dalla prima convocazione e ritenuta valida qualunque sia il numero dei Soci
presenti.
In
tale computo sono esclusi dal numero dei Soci, i Soci Onorari ed i Soci che non
sono persone fisiche. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei
presenti.
Art.
13 - L'Assemblea Straordinaria e' convocata dal Presidente per deliberazione del
Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci. Qualora
si debba deliberare lo scioglimento dell'associazione dovranno essere
presenti i due terzi dei Soci.
Art.
14 - Ali Antiche
e' l'organo del GAVS. Pubblica le notizie relative all’ attività del
GAVS, ai velivoli storici e alla storia dell'aviazione, ed e' aperto alla
collaborazione di tutti i Soci.
Art.
15 - Il GAVS trae le risorse economiche
per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attivita' dalle
seguenti entrate:
a)
quote sociali;
b)
contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
d)
contributi di organismi internazioni;
e)
donazioni e lasciti testamentari;
f)
rimborsi derivanti da convenzioni;
g)
entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.
I
bilanci consuntivi e preventivi preparati dal Consiglio Direttivo sono
presentati all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione a maggioranza
semplice.
Art.
16 - Per assistere i Soci impegnati nel restauro,
ricostruzione, riproduzione e manutenzione di velivoli storici,
il Gruppo dispone di un Nucleo Tecnico composto da esperti in discipline
aeronauti che (strutture, impianti, motori, collaudi in volo ecc), e della
biblioteca sociale.
Art.
17 - Il GAVS puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attivita'
statutarie.
Art. 18 - Per rendere piu' efficace l'attivita' del GAVS a livello locale ed intervenire direttamente nella realizzazione degli scopi statutari, i Soci possono costituirsi in Sezione Locale nella forma giuridica che riterranno piu' opportuna. Le Sezioni operano in armonia per conservare ed accrescere la presenza ed il prestigio del GAVS tra quanti si interessano di aviazione.
Il
Presidente approva la costituzione della Sezione, salvo ratifica del
consiglio Direttivo, su ricevuta di una domanda in tal senso, firmata dai Soci
che intendono darle vita e recante
- l'indicazione del Responsabile di Sezione;
- la dichiarazione di accettare integralmente gli scopi del GAVS, i principi del presente Statuto, gli organi elettivi dell'Associazione;
-
lo statuto o regolamento interno della Sezione.
Art.
19 - Per appartenere a una Sezione e' necessario essere Soci GAVS. Il consiglio
Direttivo ha la facolta' di stabilire il numero minimo di Soci necessario alla
costituzione di una Sezione. Per favorirne l'efficacia a livello locale, non
puo' ordinariamente essere istituita piu' di una Sezione per provincia.
L'organizzazione interna delle Sezioni e' libera, fatto salvo l'incarico di Responsabile di Sezione, l'assenza di ogni fine di lucro, la democraticita' della struttura, il rispetto dello Statuto ed il vincolo della destinazione preferenziale dei beni, in caso di scioglimento o cessazione dell'attivita', al GAVS.
Ciascuna
Sezione opera con un proprio bilancio, distinto da quello del GAVS.
Il
GAVS non contribuisce ordinariamente ai bilanci di Sezione.
Annualmente le Sezioni conunicheranno per iscritto al Consiglio Direttivo il proprio bilancio ed elenco dei Soci, mentre ogni variazione organizzativa o del Responsabile sara' comunicata immediatamente.
Il
mancato adempimento costituisce violazione statutaria ai sensi dell'art. 4. Lo
scioglimento di una Sezione o la rimozione del Responsabile possono avvenire per le motivazioni e secondo le modalita' previste
all'art.4 per i Soci.
Art.
20 - Il Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo, disciplina i
rapporti tra i Soci.
Art.
21 - L'uso del nome, della sigla, del distinti-vo del GAVS, come pure del titolo
del suo organo ufficiale, e' riservato al Consiglio Direttivo, alle Sezioni
locali regolarmente costituite e alle persone autorizzate per iscritto dal
Presidente.
Non
e' consentito usare il nome del GAVS per iniziative private o assumere impegni a
nome del GAVS senza autorizzazione del Consiglio Direttivo, che non puo'
comunque autorizzare le iniziative non conformi allo Statuto.
Il
Consiglio Direttivo si riserva ogni azione per tutelare il nome, la sigla, il
distintivo del GAVS, e il titolo del suo organo ufficiale, dall'uso non
autorizzato.
Art.
22 - Lo Statuto e' modificabile dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del
Consiglio Direttivo.
Art. 23 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del GAVS, i beni che residuino dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad uno o piu' Enti o Associazioni operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.
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